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CIRCOLARI

RINNOVO CCNL AZIENDE SETTORE PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA COMMERCIALE E TURISMO: NOVIT


In data 8 febbraio 2018 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.

L’accordo, oltre a ribadire l’obbligatorietà dell’iscrizione a Fondo Est delle aziende che applicano tale contratto, stabilisce anche il diritto irrinunciabile dei lavoratori all’erogazione delle prestazioni sanitarie fornite dal Fondo stesso.

Pertanto, per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, siano essi a tempo pieno od a tempo parziale, e per gli apprendisti, a far data dal 1° febbraio 2018, il contributo ordinario mensile sarà pari a 11 euro.

Inoltre dal 1° gennaio 2019 detto contributo verrà aumentato a 12 euro mensili.

Restano invariate le quote una tantum per ogni lavoratore mai iscritto prima al Fondo:

- Euro 8 per i lavoratori a tempo parziale;

- Euro 15 per i lavoratori a tempo pieno;


Rimane consentita l’iscrizione di lavoratori assunti a tempo determinato con contratto iniziale superiore a tre mesi.

L’azienda che ometta il versamento di tali quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a 16 euro per quattordici mensilità. Tale indennità sostitutiva non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie, poiché resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.

Di seguito si riporta il testo integrale dell'accordo.


CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO

Accordo dell’8 febbraio 2018

CAPO IX – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Articolo 163 – Assistenza sanitaria integrativa

1. Fipe, Filcams, Fisascat e Uiltucs ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e condividendo l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est).

2. Le parti stipulanti il presente Ccnl aderiscono al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est) al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti.

3. Sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’articolo 144 del presente contratto. All’atto dell’iscrizione è dovuto al Fondo una quota una tantum pari a quindici euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.

4. Sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’articolo 144 del presente contratto. All’atto dell’iscrizione è dovuto al Fondo una quota una tantum pari a otto euro a carico del datore di lavoro.

5. A decorrere dal 1° febbraio 2018, per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro.

6. Il contributo di cui al comma 5 è comprensivo di una quota per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’Assistenza sanitaria di categoria.

7. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo stesso.

8. E’ consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L’ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4) e 5) per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.

9. Le parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente Ccnl si è tenuto conto dell’incidenza delle quote di iscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

10. Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma 5), nonché la quota di iscrizione di cui ai commi 3) e 4), sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente Ccnl.

11. Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.

12. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. …, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

Il personale dello studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o approfondimenti.

Cordiali saluti.




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